ALCOL E TEST ANTIDROGA
Il 20 Novembre 2016, il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni gli INDIRIZZI PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI GRAVI E MORTALI CORRELATI ALL’ASSUNZIONE DI ALCOL E DROGHE, L’ACCERTAMENTO DI CONDIZIONI DI ALCOL E DIPENDENZA E DI TOSSICODIPENDENZA E IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI VIGILANZA.
NON ESISTERA’ PIU’ UNA DIFFERENZA FRA ALCOL E DROGHE MA CI SARA’ UN SOLO ELENCO DI LAVORATORI

ELENCO LAVORATORI SOTTOPOSTI A CONTROLLI ALCOL E DROGHE:
-
Impiego gas tossici
-
Fabbricazione e uso di fuochi artificiali
-
Direzione tecnica e conduzioni di impianti nucleari
-
Attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi
-
Attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta
-
Autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose
-
Attività comportanti l’obbligo dotazione di armi
-
Circolazione dei treni e sicurezza dell’esercizio ferroviario
-
Personale ferroviario navigante sulla navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria
-
Personale navigante sulle navi delle acque interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
-
Conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaia o di apparecchi di sollevamento
-
Personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottoufficiali compenti d’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi
-
Personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari
-
Controllori di volo
-
Collaudatore di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
-
Addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
-
Addetti alla guida di macchina di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione
-
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
-
Addetti alla conduzione di gru per autocarro
-
Addetti alla conduzione di gru a torre
-
Addetti alla conduzioni di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
-
Addetti alla conduzioni di gru mobili
-
Addetti alla conduzioni di trattori agricoli o forestali
-
Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
-
Attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi
-
Attività nel settore dell’edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgono attività in quota ad altezza superiore ai due metri
-
Addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo
-
Attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili
Attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere
Il ruolo del medico competente sarà quello di attuare piani informativi e mettere a disposizione dei lavoratori test rapidi riguardo il tasso alcolemico, attivando controlli sanitari visitando i dipendenti una volta l’anno.
-
Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all’accertamento per abuso di alcol e droghe, senza giustificato motivo, il Datore di lavoro è tenuto a farlo cessare dall’espletamento delle mansioni per le quali l’accertamento è previsto, fino a che non venga accertata l’assenza di tossicodipendenza.
-
Nel caso di sospetto abuso alcolico, potranno essere effettuati esami ematochimici della funzionalità epatica, emopoiesi.
-
In caso di sospetta tossico-alcol dipendenza possono essere richiesti test sul capello e/o avviati test rapidi a sorpresa al momento della visita.
-
Nei casi di lavoratori difficilmente intercettabili con il test a sorpresa sarà ammesso il test urinario con preavviso di 48 ore.
-
In caso di positività all’etilometro superiore a 0.3 g/l, non è possibile l’ammissione del lavoratore alla prestazione lavorativa fino a che il tasso alcolemico non è sceso a 0 g/ll. la positività alle droghe comporta l’astensione del turno
È prevista un’ammenda fino a quasi 26 mila euro o arresto da 2 a 4 mesi per il datore di lavoro che non rimuove il lavoratore dalle mansioni pericolose in caso di accertata tossicodipendenza.
Il lavoratore che rifiuta il controllo rischia l’arresto fino a 15 giorni e l’ammenda da 103 a 3099 euro oltre al licenziamento. L’intesa tra datore di lavoro e lavoratore non prevede il licenziamento, se quest’ultimo accetta l’inserimento in un percorso di riabilitazione